Valutazione dello stress lavoro
Dal 1° GENNAIO 2011 scatta l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato.
L’articolo 28, comma 1 del D.LGS n. 81/2008 prevede l’obbligo per le aziende, pubbliche e private, di provvedere alla valutazione dei rischi anche relativamente a quelli inerenti allo stress lavoro – correlato.
La valutazione del rischio deve essere effettuata in tutte le aziende, seppure a livelli differenti, con diversi gradi di approfondimento.
In linea generale tutti i metodi devono prendere in esame elementi oggettivi e verificabili, nonché elementi soggettivi relativi alla percezione da parte dei lavoratori.
Tuttavia, in relazione:
- alla dimensione dell’azienda,
- alle sue caratteristiche e
- al riscontro o meno, nel corso della stessa valutazione, di problematiche connesse allo stress lavorativo,
la valutazione può limitarsi a prendere in esame solo alcuni degli elementi indicati.
FASI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1° fase: indicatori oggettivi di rischio
Gli indicatori vanno analizzati attraverso liste di controllo che permettano un esame del rischio, per quanto possibile su indici verificabili, in una determinata azienda. A tal fine possono essere utilizzate liste di controllo, applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione ed alla valutazione deve partecipare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, interno o territoriale.
ELEMENTI OGGETTIVI E FATTORI DI RISCHIO:
- INDICI INFORTUNISTICI
- AUTONOMIA DECISIONALE E CONTROLLO
- ASSENZE PER MALATTIA
- RAPPORTI INTERPERSONALI AL LAVORO
- RICAMBIO DEL PERSONALE
- INTERFACCIA CASA-LAVORO
- PROCEDIMENTI E SANZIONI
- AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE
- SEGNALAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
- PIANIFICAZIONE DEI COMPITI
- FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA
- CARICHI, RITMI DI LAVORO
- RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
- ORARIO DI LAVORO, TURNI
- L’EVOLUZIONE E LO SVILUPPO DI CARRIERA
2° fase: indagine della soggettività
La seconda fase deve essere effettuata quando, dall’esame degli elementi oggettivi il rischio non risulta basso.
Si deve pertanto procedere al coinvolgimento dei lavoratori ed effettuare una valutazione della loro percezione dello stress lavoro-correlato.
La valutazione soggettiva deve consentire di individuare con maggior precisione la natura del rischio, al fine di definire le priorità ed intraprendere interventi di eliminazione o riduzione del rischio. Ogni indicatore di criticità identifica la necessità di mettere in atto misure per la gestione e la riduzione del rischio stress lavoro-correlato e tali misure devono essere intraprese anche nell’eventualità di esito negativo della valutazione soggettiva.
Per la rilevazione della soggettività del gruppo di lavoratori, intesa come percezione soggettiva collettiva dell’organizzazione del lavoro, si ricorre a metodi di indagine che possono comprendere, a seconda della specificità della situazione, questionari, focus group, interviste semistrutturate.
AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 5 LAVORATORI
Nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori (le cosiddette “microaziende” che in Italia costituiscono oltre il 90% delle imprese ) il datore di lavoro può scegliere di utilizzare strumenti di valutazione diversi da quelli indicati per quanto riguarda i metodi in indagine del profilo soggettivo (valutazione approfondita). Nello specifico potranno essere utilizzate modalità di valutazione quali le riunioni, ritenute un metodo più idoneo a coinvolgere i singoli lavoratori e a trovare soluzioni di maggiore efficacia.