STOP ALLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI

A decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavori o committenti devono corrispondere retribuzioni e compensi attraverso:
• Bonifico bancario;
• Strumenti elettronici di pagamento;
• Pagamenti in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia un conto corrente di tesoreria;
• Assegno consegnato al lavoratore o ad un suo delegato (coniuge, convivente, familiare di età superiore a 16 anni)
Tale obbligo è previsto per le retribuzioni ordinarie, le mensilità supplementari, i superminimi , i versamenti a titolo di acconto ed ogni altro importo avente natura retributiva.
Gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte, diverse da quelle contrattuali, non rientrano nell’obbligo in esame.
Sono soggetti all’applicazione:
• Rapporti di lavoro subordinato
• Contratti stipulati tra cooperative e propri soci
• Contratti di collaborazione coordinata continuativa
Non sono soggetti all’applicazione:
• Rapporti instaurati con pubbliche amministrazioni
• Lavoro domestico
• Compensi derivanti da borse di studio, rapporti autonomi occasionali e tirocini
In caso di mancato rispetto dell’obbligo in esame avviene l’applicazione di una sanzione da .1000€ a 5.000€.
Il divieto si ritiene violato nel caso in cui:
• Non vengano utilizzate le modalità di pagamento previste
• Il versamento non sia andato a buon fine cioè non sia stato realmente effettuato (es. bonifico revocato, assegno annullato)