Sanzioni nell’orario di lavoro
- durata massima dell’orario settimanale;
- riposo settimanale e giornaliero;
- ferie annuali
DURATA MASSIMA SETTIMANALE E RIPOSO SETTIMANALE
Il nuove comma 3 dell’articolo 18 bis del D.Lgs n. 66/2003 prevede una sanzione:
- tra i 100,00 euro e i 750,00 euro se l’illecito coinvolge fino a cinque lavoratori o, in alternativa, si è verificato in un massimo di due periodi, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti (nel limite di conque);
- tra i 400,00 euro e i 1.500,00 euro se l’illecito coinvolge oltre cinque lavoratori fino a dieci compresi o, in alternativa, si è verificato in 3 o 4 periodi di riferimento, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti (nel limite di dieci);
- tra i 1.000,00 euro e i 5.000,00 euro se l’illecito coinvolge oltre dieci lavoratori o, in alternativa, si è verificato in almeno 5 periodi di riferimento, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
Il periodo di riferimento va calcolato in base a quanto disposto dall’articolo 4, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 66/2003. Andrà quindi considerato un periodo di 4 mesi elavabile a 6 o 12 dalla contrattazione collettiva.
FERIE ANNUALI
Il nuove comma 3 dell’articolo 18 bis del D.Lgs n. 66/2003 prevede una sanzione:
- tra i 100,00 euro e i 600,00 euro se l’illecito coinvolge fino a cinque lavoratori o, in alternativa, si è verificato in un solo anno, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti (nel limite di conque);
- tra i 400,00 euro e i 1.500,00 euro se l’illecito coinvolge oltre cinque lavoratori fino a dieci compresi o, in alternativa, si è verificato in 2 o 3 anni, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti (nel limite di dieci);
- tra i 800,00 euro e i 4.500,00 euro se l’illecito coinvolge oltre dieci lavoratori o, in alternativa, si è verificato in almeno 4 anni, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
RIPOSO GIORNALIERO
Il nuove comma 4 dell’articolo 18 bis del D.Lgs n. 66/2003 prevede una sanzione:
- tra i 50,00 euro e i 150,00 euro se l’illecito coinvolge fino a cinque lavoratori o, in alternativa, si è verificato in un massimo di due periodi di 24 ore, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti (nel limite di conque);
- tra i 300,00 euro e i 1.000,00 euro se l’illecito coinvolge oltre cinque lavoratori fino a dieci compresi o, in alternativa, si è verificato in 3 o 4 periodi di 24 ore, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti (nel limite di dieci);
- tra i 900,00 euro e i 1.500,00 euro se l’illecito coinvolge oltre dieci lavoratori o, in alternativa, si è verificato in almeno 5 periodi da 24 ore, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
CONTEMPORANEA APPLICAZIONE DEI DUE REGIMI
Il nuovo regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro è immediatamente operativo, ma comunque ci sarà un periodo “transitorio” durante il quale, agli illeciti contestati potranno essere applicate in parte le vecchie sanzioni e in parte le nuove.
Sarà infatti applicato il nuovo regime sanzionatorio solamente a quegli illeciti che si sono verificati dalla data del 24 novembre 2010.