Legge di Bilancio 2022 – MAGGIORI NOVITA’
La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30/12/2021) contiene una serie di disposizioni che entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 ed in particolare riguardano:
• modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche dal periodo d’imposta 2022 (commi da 2 a 7);
• riduzione dell’aliquota contributiva a carco del lavoratore (comma 121);
• congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (comma 134);
• riforma degli ammortizzatori sociali (commi da 191 a 220),
REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL 01/01/2022
La Legge di Bilancio 2022 (L.234 del 30/12/2021) introduce in sintesi, a decorrere dall’ 01/01/2022, le seguenti modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche:
• riduzione degli scaglioni di reddito da 5 a 4 in particolare:
Scaglione di reddito | Aliquota IRPEF 2021 |
---|---|
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 27% |
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro | 38% |
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro | 41% |
oltre 75.000 euro | 43% |
Scaglione di reddito | Aliquota IRPEF 2022 |
---|---|
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 25% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
• rimodulazione delle detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito:
Reddito complessivo | Detrazioni Spettanti |
---|---|
RC<= 15.000 | euro 1.880,00 |
15.0001.910+1.190*(28000-RC)/13.000 |
|
28.000 < RC <= 50.000 | 1.910*(50.000-RC)/22.000 |
• le detrazioni dei figli disciplinate dall’art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022.
E’ invece il D.Lgs. n. 230/2021 che se ne occupa, dal momento che dispone l’istituzione, a decorrere da marzo 2022, dell’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo sulla base del ISEE, che va a sostituirsi, tra le varie misure, alle detrazioni d’imposta per i figli a carico. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per i figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dall’art. 12 del TUIR. Inoltre l’importo delle stesse verrà determinato su base annua e sarà poi rapportato in dodicesimi limitatamente ai due mesi in questione.
Dal mese di marzo 2022, contestualmente all’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per figli carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico né per quelle per altri familiari a carico.
• la Legge di Bilancio conferma, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo agli incapienti; nello specifico in presenza delle seguenti condizioni:
• la somma di
detrazioni per carichi famiglia;
altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato;
detrazioni per oneri (interessi su mutuo per acquisto prima casa, detrazione per erogazioni liberali, spese mediche, spese per il recupero del patrimonio edilizio ecc.)
deve essere superiore all’imposta lorda.
• la Legge di Bilancio ha soppresso l’ulteriore detrazione per i redditi superiori ai 28.000 euro ma non oltre i 40.000.
RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE
Una delle misure più note della Legge di Bilancio 2022 è costituita dalla riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore.
Il comma 121 dispone infatti che in via eccezionale, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota contributiva previdenziale a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che, la retribuzione imponibile previdenziale mensile riferita a tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692,00.
CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale con durata parti, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno.
A partire dal 2021, per i figli nati/adottai/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
• un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
• un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS del 100% della retribuzione. L’indennità in questione è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovuti all’INPS stessa.
RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D. Lgs. N. 148/2015. Le novità di maggior rilievo riguardano l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo
• la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
• l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché,
• l’aumento della misura dei trattamenti.
Tali nuove norme trovano applicazione dai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Un’ulteriore novità viene introdotta con riferimento al requisito di anzianità che il lavoratore beneficiario di integrazione salariale deve possedere alla data di presentazione della domanda di concessione è parti a 30 giorni (90 fino al 31 dicembre 2021).
Il massimale inoltre non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’assegno unico e universale per i figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D. Lgs. 230 del 20/12/2021, l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
• per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorre una delle seguenti condizioni:
• frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
• svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui;
• sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
• svolga il servizio civile universale.
Il comma 1 dispone che l’assegno unico è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Dal 1° gennaio 2022 sono abrogati:
• il premio alla nascita o all’adozione del minore (art. 1, comma 353 L. 232/16);
• il Fondo di sostegno alla natalità (art.1, comma 348 e 349, L. 232/16).
Dal 1° marzo 2022 verranno abrogati:
• Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/98);
• Assegno al nucleo familiare ai nuclei familiari con figli e orfani (art. 2 DL n. 69/88 e art. 4 DPR n. 797/55, c.d. Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari).
INFORMATIVA ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI
Introduzione
La legge n. 46 del 2021 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (si seguito Assegno temporaneo).
In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (si seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessa riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
I. le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
II. le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni;
III. limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.
In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno si nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l’AUU già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quei mesi è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata all’INPS, sia presso gli sportelli dell’Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.
Contenuto della domanda
LA domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni base quali:
1. composizione del nucleo familiare e numero dei figli;
2. luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3. IBAN di uno o di entrambi i genitori.
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l’ISEE dall’INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l’AUU.
In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto;
Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla domanda di acquisizione dell’ISEE.
Una panoramica sugli importi
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 15.000,00, spetta per ogni figlio minore un assegno base di € 175,00. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a € 50,00 mensili a figlio per ISEE pari o superiore a € 40.000,00.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
1) ogni figlio successivo al secondo;
2) famiglie numerose;
3) figli con disabilità;
4) madri di età inferiore ai 21 anni;
5) nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è inoltre prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 25.000,00 euro.
Altre informazioni
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli € 8.000,00 o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.