LE MAGGIORI NOVITA’ DEL DECRETO LAVORO

Di seguito riportiamo le principali novità contenute nel Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 riguardanti i rapporti di lavoro subordinato

NUOVE CASUALI PER I CONTRATTI A TERMINE

L’art. 24 del Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, c.d Decreto Lavoro sancisce il superamento delle causali legali del contratto a tempo determinato.

Oltre alla conferma della possibilità della stipula di contratti a termine acausali di durata non superiore 12 mesi, nonché dell’utilizzo del contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, vengono prospettate due vie per l’individuazione di valide ragioni per l’instaurazione, il rinnovo o la proroga (successivamente ai primi 12 mesi) dei rapporti a termine:

  • in via generale, il ricorso alla contrattazione collettiva, in cui vanno ricompresi i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
  • in assenza di tale intervento nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è prevista la possibilità di stipulare un accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e dipendente) basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

La definizione (entro il 30 aprile 2024) delle causali mediante contrattazione individuale, al fine di evitare possibili contenziosi sull’instaurazione, sulle proroghe e sui rinnovi dei rapporti a tempo determinato, comporta per il datore una particolare attenzione nella definizione in maniera puntuale (non generica) per iscritto, d’intesa con il lavoratore, delle esigenze tecniche, organizzative o produttive, connesse alla realtà aziendale, non essendo più necessaria l’indicazione di un’esigenza imprevista o imprevedibile, come in precedenza.

 

FRINGE BENEFITS

Il Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, art.40, nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’aumento, per il periodo d’imposta 2023, a 3.000 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

Il requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di “figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati” che sono fiscalmente a carico.

A tale fine, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età

  • non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000;
  • superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo non superiore a euro 2840,51.

Con riferimento, invece, alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000€, si tratta di

  • beni e servizi quali i buoni acquisto, buoni carburante, cesti natalizi, premi per assicurazioni extra-professionali, cellulare ad uso privato ecc.;
  • somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche. A tale ultimo riguardo si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n.35/2022.

Ai fini dell’applicazione della soglia di non imponibilità di euro 3.000€, sono previsti due adempimenti preventivi: uno in capo al lavoratore, l’altro in capo al datore di lavoro.

Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.00€ è subordinata ad una esplicita richiesta da parte del lavoratore attraverso una dichiarazione, in cui attesta la presenza di figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR, indicandone il codice fiscale.

Mentre, ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefits a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro è tenuto, preventivamente, ad informare in tal senso le RSU o RSA laddove presenti, in assenza l’adempimento non sussiste.

 

TAGLIO AL CUNEO FISCALE

L’art 39 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n.48 interviene riguardo al cuneo fiscale, con un incremento di 4 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale aumento non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.

Conseguentemente, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:

  • 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro,
  • 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.