I buoni del lavoro

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO: I BUONI DEL LAVORO
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate.
Il pagamento avviene attraverso “BUONI LAVORO” (voucher).
I vantaggi del lavoro occasionale:

  • PER IL COMMITTENTE: (può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro e non ha l’obbligo di stipulare alcun contratto);
  • PER IL PRESTATORE D’OPERA: (può integrare le sue entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici).

I committenti (cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale) possono essere:

  • famiglie;
  • enti senza fini di lucro;
  • soggetti non imprenditori;
  • imprese familiari;
  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori operanti in tutti i settori;
  • committenti pubblici;

Mentre i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio possono essere:

  • PENSIONATI;
  • STUDENTI NEI PERIODI DI VACANZA (sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico. I giovani devono comunque aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, devono possedere l’autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore). Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza. Gli studenti universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno.
  • PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL SALARIO A SOSTEGNO DEL REDDITO – anni 2009,2010- (cassaintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e lavoratori in mobilità).
  • LAVORATORI PART-TIME;
  • ALTRE CATEGORIE (inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per l’agricoltura.

I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione.
Acquisto dei buoni da parte dei committenti
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure (la procedura cartacea e la procedura telematica). Il valore nominale dei buoni è pari a € 10,00; è inoltre disponibile un buono multiplo del valore di € 50,00 equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da € 20,00 equivalente a due buoni non separabili.
I committenti possono ritirare i voucher su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo intestato ad INPS (tale importo dev’essere necessariamente un multiplo di € 10,00 o, in caso di acquisto di voucher multipli del valore di € 50,00 o di € 20,00 un multiplo di 50 o 20).
Prima dell’inizio dell’attività lavorativa i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL attraverso il contact center INPS/INAIL, il numero di fax gratuito INAIL o il sito www.inail.it nella sezione”PUNTO CLIENTE” indicando, oltre i propri dati anagrafici ed i codici fiscali l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e fine attività lavorativa. In caso di spostamento delle date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.
RIMBORSO DEI VOUCHER NON UTILIZZATI:
Su tutto il territori nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi dell’INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.