GESTIONE DIPENDENTI: NOVITA’ 2021
In data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 contente “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Di seguito analizziamo brevemente le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro.
ULTERIORI PERIODI DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID – 19
Per la prima parte del 2021 sono previste ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID – 19.
Le 12 settimane devono essere collocate:
- Tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO
- Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e CIGD
L’accesso alle nuove settimane è libero e possono farvi ricorso i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza alla data del 1 gennaio 2021.
Non è più dovuto il contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato prevista con il Decreto Agosto e il Decreto Ristori.
CONTRATTI A TERMINE
Con il susseguirsi dell’emergenza epidemiologica è stata spostata al 31 marzo 2021 la deroga all’art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015 relativa ai contratti a termine.
La norma attualmente in vigore prevede la possibilità di “rinnovare o prorogare, ferma restando la durata massima di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a tempo determinato, anche senza l’inserimento della causale.”
È quindi prevista la possibilità di rinnovare/prorogare liberamente un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi con un’unica proroga/rinnovo e comunque fino ad un massimo di 24 mesi complessivi.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e collettivo è stato prorogato fino al 31 marzo 2021.
CONGEDO PARENTALE
Con la legge di Bilancio 2021 è stata rimodulata la durata del congedo di paternità a partire dal 1° gennaio 2021.
In relazione ai figli nati, adottati o affidati i padri lavoratori dipendenti hanno diritto:
- Congedo obbligatorio della durata di 10 giorni i quali possono essere goduti anche in maniera non continuativa entro 5 mesi dalla nascita;
- Congedo facoltativo della durata di 1 giorno. L’utilizzo di tale giornata comporta la riduzione dello stesso numero di giornate del congedo a disposizione della madre.
Nelle giornate di fruizione del congedo l’INPS eroga un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Per poter beneficiare del servizio è necessario:
- Presentare domanda all’INPS per i lavoratori il cui pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’ente previdenziale;
- Comunicarlo in forma scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso per i lavoratori il cui pagamento dell’indennità è anticipata dal datore di lavoro.