DATA DI EMISSIONE E RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Come disposto dal DPR n. 633/1972:
- è possibile detrarre l’IVA su un acquisto nel momento di ricezione della relativa fattura
- la fattura deve essere emessa contestualmente alla cessione del bene o al momento del pagamento nel caso di servizi
Emissione fattura
In linea generale, le disposizioni di cui sopra, sono valide anche per le fatture elettroniche e quindi una fattura immediata dovrebbe essere inviata allo SDI entro le ore 24 del giorno di emissione. La data di emissione è riportata per legge nel file XML che viene inviato e non può essere ovviamente successiva alla data di trasmissione. Una volta emessa, la fattura elettronica deve superare i controlli dello SDI. Nel caso di scarto la fattura deve essere trasmessa nuovamente, mentre nel caso di accettazione questa viene consegnata/messa a disposizione del destinatario e diventa rilevante esclusivamente la data di formazione e contestuale invio allo SDI (anche se supera la mezzanotte).
Per quanto riguarda invece la fattura differita, come per le fatture cartacee emesse finora, il temine per l’emissione è stabilito nel 15° giorno del mese successivo a quello dell’operazione (con esigibilità dell’IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione). Particolare attenzione per le operazioni effettuate alla fine di dicembre 2018: se si emette e si consegna la fattura il 31.12.2018 può essere fatta ancora fattura analogica; mentre se è datata e trasmessa a gennaio 2019, deve essere fatta fattura elettronica.
Ricezione fattura da parte del cliente
Nel caso di esito positivo dei controlli da parte dello SDI, la fattura è inoltrata al soggetto destinatario. Si possono creare due situazioni:
- il recapito va a buon fine: lo SDI inoltra al trasmittente una “ricevuta di consegna” che contiene l’informazione relativa alla data di consegna della fattura al destinatario. Lo stesso dato viene reso disponibile in caso di utilizzo dei canali: PEC, SdICoop, SdIFtp
- lo SDI non è in grado di recapitare la fattura: lo SDI deposita la fattura nell’area web riservata dell’acquirente/committente e lo comunica al soggetto trasmittente attraverso una “ricevuta di mancata consegna”. Nel momento in cui il destinatario entrando nella propria area riservata visiona la fattura, lo SDI comunica al trasmittente l’avvenuta presa visione.
Ultime importanti novità
Con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore però intende “attenuare” il passaggio all’obbligo della fattura elettronica moderando le problematiche operative che potrebbero verificarsi durante i primi mesi del 2019, annullando/attenuando fortemente l’ambito sanzionatorio in caso di omessa/tardiva emissione della fattura elettronica.
In particolare durante il primo semestre 2019, le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/97:
- non si applicano se la fattura è emessa/trasmessa allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo la data dell’operazione
- si applicano con riduzione dell’80%, se la fattura è emessa/trasmessa allo SDI entro il 15° giorno del secondo mese successivo la data dell’operazione
Dal 1° luglio 2019 invece la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo SDI entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Se si supera il termine dei 10 giorni, verrà applicato l’art.6 del D.Lgs. 471/97 che prevede una sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180%, con un minimo di 500,00 €.
Qualora l’emissione non avvenga nello stesso momento dell’operazione, in fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
In entrambi i semestri la violazione può essere regolarizzata mediante l’istituto del ravvedimento operoso che prevede una riduzione della sanzione ad 1/9 se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla violazione. I contribuenti con liquidazioni mensili dovranno versare la maggior imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi. Mentre i contribuenti con liquidazioni trimestrali saranno ancora in tempo per liquidare correttamente ai fini IVA il trimestre di riferimento.