NOVITA’ 2021 FATTURE ELETTRONICHE

Con il Provvedimento 28.02.2020 e la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’obbligo, dal 01.01.2021, di predisporre le fatture elettroniche in base alle nuove specifiche tecniche.
In particolare sono stati introdotti dei nuovi codici “tipo documento”  e un maggior dettaglio dei codici “natura dell’operazione”.
L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di ottenere maggiori informazioni sulle fatture elettroniche in modo da predisporre le precompilate delle varie dichiarazioni fiscali.
In primo luogo dunque al posto dei generici codici N2, N3 e N6 sono stati introdotti dei codici Natura Operazione maggiormente dettagliati in base alla specifica operazione fatturata.
Riportiamo di seguito una tabella aggiornata con i nuovi codici.

Codice Tipologia operazione
N1 Operazioni escluse Il codice va utilizzato per le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72.
N2.1

Operazioni non soggette
ex artt. da 7 a 7-septies

Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.
N2.2 Operazioni non soggette
altri casi
Il codice è utilizzabile per le operazioni a cui manca il requisito oggettivo o soggettivo.
N3.1

Non imponibili
esportazioni

Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72.
N3.2

Non imponibili
cessioni intraUE

Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93.
N3.3

Non imponibili
cessioni verso San Marino

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori con sede nel territorio di San Marino.
N3.4

Non imponibili
operazioni assimilate
alle cessioni all’esportazione

Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, DPR n. 633/72 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.
N3.5

Non imponibili
a seguito di dichiarazione d’intento

Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento.
N3.6

Non imponibili
altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice va utilizzato in caso di fattura per:

  • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • cessioni a soggetti domiciliati / residenti fuori dall’UE ex art. 38-quater, comma 1, DPR n. 633/72;
  • cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. c), DL n. 331/93;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), DL n. 331/93;
  • trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50- bis, comma 4, lett. i), DL n. 331/93.
N4 Esenti Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72.
N5

Regime del margine IVA non esposta in fattura

Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata).
N6.1

Inversione contabile
cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72.
N6.2

Inversione contabile
cessione di oro e
argento puro

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, comma 5, DPR n. 633/72.
N6.3

Inversione contabile
subappalto nel settore edile

Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da  subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72.
N6.4

Inversione contabile
cessione di fabbricati

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72.
N6.5

Inversione contabile
cessione di telefoni cellulari

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72.
N6.6

Inversione contabile
cessione di prodotti elettronici

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
N6.7

Inversione contabile
prestazioni comparto
edile e settori connessi

Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.
N6.8

Inversione contabile
operazioni settore energetico

Il codice va utilizzato in caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR n. 633/72.
N6.9

Inversione contabile
altri casi

Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile.
N7

IVA assolta in altro Stato UE

Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA.

Si sottolinea che i codici generici N2, N3 ed N6 erano validi fino al 31.12.2020, comportano quindi lo scarto della fattura al Sdi nel caso di utilizzo per fatture 2021.

Nelle nuove specifiche tecniche vengono inoltre introdotti nuovi codici Tipo Documento di cui riportiamo una tabella aggiornata comprensiva di quelli nuovi.

Codice Tipo documento
TD01 Fattura
TD02 Acconto / Anticipo su fattura
TD03 Acconto / Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16
(NUOVO)
Integrazione fattura reverse charge interno.
Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17
(NUOVO)
Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18
(NUOVO)
Integrazione per acquisto di beni intraUE
Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19
(NUOVO)
Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (acquisti nei confronti di agricoltori esonerati)
TD21
(NUOVO)
Autofattura per splafonamento
L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22 (NUOVO) Estrazione beni da un deposito IVA
TD23 (NUOVO) Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)
TD24 (NUOVO) Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 (NUOVO) Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26 (NUOVO) Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27 (NUOVO) Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni

 
A differenza dei nuovi Natura Operazione, i nuovi Tipo Documento non sono tutti obbligatori già nel 2021. La Legge di Bilancio ha infatti prorogato al 2022 l’abolizione dell’esterometro e di conseguenza anche l’autofattura per gli acquisti da estero rimane ancora cartacea per il 2021 (con la facoltà comunque di utilizzare i nuovi codici ed emettere fattura elettronica). La Guida dell’Agenzia delle entrate inoltre, specifica che per il 2021 rimane facoltativo anche l’utilizzo della fatturazione elettronica per l’integrazione delle fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno. Dunque le fatture elettroniche relative ai codici TD16, TD17, TD18 e TD19 sono facoltative per l’anno 2021.

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