Con il Provvedimento 28.02.2020 e la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’obbligo, dal 01.01.2021, di predisporre le fatture elettroniche in base alle nuove specifiche tecniche.
In particolare sono stati introdotti dei nuovi codici “tipo documento” e un maggior dettaglio dei codici “natura dell’operazione”.
L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è quello di ottenere maggiori informazioni sulle fatture elettroniche in modo da predisporre le precompilate delle varie dichiarazioni fiscali.
In primo luogo dunque al posto dei generici codici N2, N3 e N6 sono stati introdotti dei codici Natura Operazione maggiormente dettagliati in base alla specifica operazione fatturata.
Riportiamo di seguito una tabella aggiornata con i nuovi codici.
Codice | Tipologia operazione | |
N1 | Operazioni escluse | Il codice va utilizzato per le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72. |
N2.1 |
Operazioni non soggette |
Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72. |
N2.2 | Operazioni non soggette altri casi |
Il codice è utilizzabile per le operazioni a cui manca il requisito oggettivo o soggettivo. |
N3.1 |
Non imponibili |
Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72. |
N3.2 |
Non imponibili |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93. |
N3.3 |
Non imponibili |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori con sede nel territorio di San Marino. |
N3.4 |
Non imponibili |
Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, DPR n. 633/72 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. |
N3.5 |
Non imponibili |
Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento. |
N3.6 |
Non imponibili |
Il codice va utilizzato in caso di fattura per:
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N4 | Esenti | Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72. |
N5 |
Regime del margine IVA non esposta in fattura |
Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata). |
N6.1 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72. |
N6.2 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, comma 5, DPR n. 633/72. |
N6.3 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72. |
N6.4 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72. |
N6.5 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72. |
N6.6 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72. |
N6.7 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72. |
N6.8 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR n. 633/72. |
N6.9 |
Inversione contabile |
Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile. |
N7 |
IVA assolta in altro Stato UE |
Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA. |
Si sottolinea che i codici generici N2, N3 ed N6 erano validi fino al 31.12.2020, comportano quindi lo scarto della fattura al Sdi nel caso di utilizzo per fatture 2021.
Nelle nuove specifiche tecniche vengono inoltre introdotti nuovi codici Tipo Documento di cui riportiamo una tabella aggiornata comprensiva di quelli nuovi.
Codice | Tipo documento |
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto / Anticipo su fattura |
TD03 | Acconto / Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD16 (NUOVO) |
Integrazione fattura reverse charge interno. Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.). |
TD17 (NUOVO) |
Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca). |
TD18 (NUOVO) |
Integrazione per acquisto di beni intraUE Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca). |
TD19 (NUOVO) |
Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia. |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (acquisti nei confronti di agricoltori esonerati) |
TD21 (NUOVO) |
Autofattura per splafonamento L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore). |
TD22 (NUOVO) | Estrazione beni da un deposito IVA |
TD23 (NUOVO) | Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24) |
TD24 (NUOVO) | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 (NUOVO) | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) |
TD26 (NUOVO) | Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72) |
TD27 (NUOVO) | Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni |
A differenza dei nuovi Natura Operazione, i nuovi Tipo Documento non sono tutti obbligatori già nel 2021. La Legge di Bilancio ha infatti prorogato al 2022 l’abolizione dell’esterometro e di conseguenza anche l’autofattura per gli acquisti da estero rimane ancora cartacea per il 2021 (con la facoltà comunque di utilizzare i nuovi codici ed emettere fattura elettronica). La Guida dell’Agenzia delle entrate inoltre, specifica che per il 2021 rimane facoltativo anche l’utilizzo della fatturazione elettronica per l’integrazione delle fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno. Dunque le fatture elettroniche relative ai codici TD16, TD17, TD18 e TD19 sono facoltative per l’anno 2021.
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