Con gli artt. 119 e 120 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 sono state introdotte importanti novità in materia di detrazioni fiscali a seguito di ristrutturazioni edilizie.
In particolare è stata definita una detrazione pari al 110% delle spese sostenute nel periodo 01/07/2020 – 31/12/2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica sugli edifici abitativi. A riguardo il legislatore ha individuato due interventi “trainanti” i quali, oltre a dare diritto alla detrazione fiscale del 110%, permettono di sostenere ulteriori spese per interventi minori e di fruire anche per queste della detrazione del 110%.
La seconda misura a favore dei contribuenti riguarda la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
La normativa prevede che, oltre agli adempimenti ordinari delle detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche la certificazione di un tecnico, nella quale vengono confermati il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione. Tale visto di conformità, il quale attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, può essere rilasciato dai CAF e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e deve essere inserito nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
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