Di seguito riportiamo le principali novità contenute nel Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 riguardanti i rapporti di lavoro subordinato
NUOVE CASUALI PER I CONTRATTI A TERMINE
L’art. 24 del Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, c.d Decreto Lavoro sancisce il superamento delle causali legali del contratto a tempo determinato.
Oltre alla conferma della possibilità della stipula di contratti a termine acausali di durata non superiore 12 mesi, nonché dell’utilizzo del contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, vengono prospettate due vie per l’individuazione di valide ragioni per l’instaurazione, il rinnovo o la proroga (successivamente ai primi 12 mesi) dei rapporti a termine:
La definizione (entro il 30 aprile 2024) delle causali mediante contrattazione individuale, al fine di evitare possibili contenziosi sull’instaurazione, sulle proroghe e sui rinnovi dei rapporti a tempo determinato, comporta per il datore una particolare attenzione nella definizione in maniera puntuale (non generica) per iscritto, d’intesa con il lavoratore, delle esigenze tecniche, organizzative o produttive, connesse alla realtà aziendale, non essendo più necessaria l’indicazione di un’esigenza imprevista o imprevedibile, come in precedenza.
FRINGE BENEFITS
Il Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, art.40, nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’aumento, per il periodo d’imposta 2023, a 3.000 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate/rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.
Il requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di “figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati” che sono fiscalmente a carico.
A tale fine, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età
Con riferimento, invece, alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000€, si tratta di
Ai fini dell’applicazione della soglia di non imponibilità di euro 3.000€, sono previsti due adempimenti preventivi: uno in capo al lavoratore, l’altro in capo al datore di lavoro.
Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.00€ è subordinata ad una esplicita richiesta da parte del lavoratore attraverso una dichiarazione, in cui attesta la presenza di figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2 del TUIR, indicandone il codice fiscale.
Mentre, ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefits a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro è tenuto, preventivamente, ad informare in tal senso le RSU o RSA laddove presenti, in assenza l’adempimento non sussiste.
TAGLIO AL CUNEO FISCALE
L’art 39 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n.48 interviene riguardo al cuneo fiscale, con un incremento di 4 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale aumento non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.
Conseguentemente, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:
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